Magistratura di Sorveglianza

La Magistratura di Sorveglianza è disciplinata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dagli articoli 677 e seguenti del codice di procedura penale.

E' stata istituita nel 1975, in occasione della riforma dell’Ordinamento penitenziario, con il compito di vigilare sull'esecuzione delle pene. Svolge le proprie attività con riferimento alle sentenze di condanna penale divenute irrevocabili, avendo quale punto di riferimento l’articolo 27 della Costituzione secondo il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, la Magistratura di Sorveglianza interviene quindi in materia di applicazione ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive e applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza.

Si compone di due organi giurisdizionali: Tribunale di Sorveglianza e l' Ufficio di Sorveglianza.

L'Ufficio di Sorveglianza è un organo monocratico con competenza pluri circoscrizionale composto da Magistrati cui è affidata la responsabilità di decidere in materia di:

  • liberazione anticipata;
  • applicazione e revoca delle misure di sicurezza (libertà vigilata, ricovero in casa di cura e custodia, internamento, etc.);
  • esecuzione della semidetenzione e libertà controllata;
  • dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere;
  • concessione e revoca dell’espiazione della pena presso il domicilio ex art. 1 della legge 199/2010;
  • espulsione dello straniero ex art. 16.5 del d.lgs. 286/1998;
  • rateizzazione delle pene pecuniarie;
  • remissione del debito;
  • permessi premio e di necessità
  • pareri al Presidente della Repubblica in materia di concessione della grazia;
  • provvedimenti di trattenimento della corrispondenza dei detenuti in regime ex art. 41 bis della legge 354/1975;
  • provvedimenti provvisori per differimento dell’esecuzione della pena e delle misure di sicurezza;
  • approvazione dei programmi di trattamento rieducativo che l’amministrazione del Carcere è tenuta a redigere;
  • reclami proposti dal detenuto in merito all'esercizio del potere disciplinare da parte dell’amministrazione penitenziaria e in materia di lesione dei diritti dei detenuti;
  • approvazione del lavoro all’esterno ex art. 21 dell’ordinamento penitenziario;
  • sospensione delle misure alternative;
  • altri provvedimenti di controllo.

Il Magistrato di Sorveglianza, inoltre, sovrintende all’esecuzione delle misure alternative ed esplica l’attività di vigilanza sugli Istituti Penitenziari, controllando attraverso visite e audizioni dei detenuti il trattamento del condannato e dell’internato risulti conforme ai principi sanciti dalla Costituzione e dall’ordinamento penitenziario.

Infine, il Magistrato di Sorveglianza monocratico può adottare provvedimenti urgenti e temporanei in attesa delle decisioni del Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di sorveglianza è invece un organo collegiale composto dai Magistrati togati degli Uffici di Sorveglianza del Distretto e da componenti laici nominati ogni tre anni dal CSM tra professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia. La competenza territoriale del Tribunale di Sorveglianza coincide con l’intero Distretto della Corte d’Appello, mentre dal punto di vista delle funzioni attribuitegli il Tribunale agisce come Giudice sia di primo che di secondo grado.

In primo grado valuta:

  • la concessione o la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale, affidamento terapeutico etc.;
  • l’eventuale esito positivo dell’affidamento in prova al Servizio Sociale e dell’affidamento terapeutico e la conseguente estinzione della pena;
  • il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive e misure di sicurezza;
  • le richieste di riabilitazione e di liberazione condizionale.

In secondo grado, come Giudice di Appello, il Tribunale decide sull'impugnazione:

  • delle sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari;
  • dei provvedimenti resi dal Magistrato di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza.

Decide, inoltre, in sede di reclamo nei confronti:

  • delle ordinanze di liberazione anticipata adottate dai Magistrati di Sorveglianza;
  • dei decreti adottati dai Magistrati di Sorveglianza in tema di permessi, espulsione dallo Stato, limitazioni alla corrispondenza del detenuto o altre forme di controllo, rimedi risarcitori conseguenti la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti;
  • dell’adozione o proroga del regime previsto dall'art. 41-bis e del regime di sorveglianza particolare;
  • dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di esecuzione della pena presso il domicilio ex legge 199/2010.

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da 4 membri, di cui due togati (un Presidente e un Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente) e due esperti, e sono ricorribili in cassazione.